Da un corso di aggiornamento tenuto dall'Avv. S. Timpanaro "I cavalli mordaci di Piero Calamandrei"

 

 

Da quali insospettate e remote vicende personali o familiari derivano spesso le opinioni dei giudici e la sorte dei giudicabili ! Una volta in cassazione difendevo una causa relativa a un preteso vizio redibitorio di un cavallo mordace. Il compratore sosteneva di essersi accorto che il cavallo da lui comprato aveva il vizio di mordere, e chiedeva per questo la risoluzione della vendita; ma la corte di appello aveva escluso in fatto che il cavallo fosse mordace aveva quindi respinto la domanda. Il compratore soccombente aveva ricorso in cassazione; io difendevo il venditore; ma ero talmente sicuro che il ricorso sarebbe stato rigettato (proprio perché in Cassazione non si può rimettere in discussione il fatto), che quando venne il mio turno nella discussione, rinunciai alla parola. Si alzò allora il procuratore generale; il quale, contrariamente alla mia aspettazione, dichiarò che il ricorso era fondatissimo e che doveva essere accolto.
Il mio stupore fu tale, che, finita la discussione non potei trattenermi dall’avvicinarmi al suo banco per dirgli:
- Eccellenza, come è difficile per gli avvocati far previsioni sull’esito dei ricorsi ! In questa causa io avrei giurato che anche lei avrebbe concluso per il rigetto.-
- Mi rispose:
- Caro avvocato, contro i cavalli mordaci non si è mai abbastanza severi. Molti anni fa, andavo a piedi per la città, con il mio bambino per mano; e ci avvenne di passar vicino a una carrozzella ferma lungo il marciapiede. Lei non ci crederà: quel cavallaccio dall’aria innocente si voltò di scatto e addentò il braccio del mio bambino.
- Gli fece una ferita profonda così: per guarire gli ci volle più di un mese di cure. Da allora, quando io sento parlare di cavalli mordaci, sono inesorabile.-
(P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1959, 4 ^ ed., pagg. 20-21 ).