Vincenzo Foppa - Fanciullo che legge Cicerone- Falso d'autore -Originale: Wallace Collection, Londra-affresco1464
Vincenzo Foppa - Fanciullo che legge Cicerone- Falso d'autore -Originale: Wallace Collection, Londra-affresco1464

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA

(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, e succ. modif.)

 

 

 

 

 

 

ART. 26  

Rapporti con i praticanti

 

L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. I. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.