TRIBUNALE DI NICOSIA

- in composizione monocratica -

Memoria

ex art. 121  cod. proc. pen.

 

Questione di legittimità costituzionale

Istanza di remissione degli atti

alla Corte Costituzionale

per

 

il Signor ________________________________________________________________________

  

Processo penale Nr.       /         R.G.       e    Nr.         /          R.G. n.r.

c/

imputato

del reato p. e p. ex artt.

avanti:   ¨ Tribunale di Nicosia - Giudice del dibattimento

              ¨ Tribunale di Nicosia - Ufficio del G.I.P.

 udienza:

  

Premessa 

 

L’inopinata soppressione del Tribunale di Nicosia - con il corrispondente accorpamento al Tribunale di Enna e la conseguente concentrazione di tutti gli affari presso quest’ultimo Ufficio Giudiziario - si traduce  in  un  notevole depauperamento della infrastrutturazione civile della comunità dell’intero circondario, determinando la  congestione delle inadeguate strutture del centro maggiore accorpante (Enna) e la desertificazione  della  città e del’intera zona Nord della provincia di Enna, con  un  processo  che  va  esattamente  nella  direzione contraria a quella auspicata ed  imposta dall'art. 5 della Costituzione.    

 Questo processo, purtroppo, non riguarda solo le sedi giudiziarie: basti pensare al corrispondente processo  di  riduzione  dei  presidi ospedalieri nei centri  minori e di altri uffici periferici ed istituzioni locali,  che vede numerosi centri declassati amministrativamente a periferia della periferia.

Il processo di accentramento - apparentemente mosso da ragioni finanziarie,  oggettivamente insussistenti – implica, anzi, diseconomie ed incrementi di spesa.

Le valutazioni di merito sottese alla revisione della geografia giudiziaria sono, ovviamente, di competenza del Legislatore ordinario, ma sono state promosse e svolte al di fuori delle legittime forme costituzionali.

In limine alla questione giuridica piace a questa Difesa sottolineare il senso metagiurico ed extragiuridico dell’iniziativa giudiziaria: difendere il Tribunale di Nicosia è un atto di carità civica: carità in senso etimologico di benevolenza, affetto, amore verso la civitas, verso la propria città:  in questo senso Cicerone parlava della caritas patriae, come valore civile fondamentale.

 

 

Questione di legittimità costituzionale

 

La Difesa dell’imputato, a’ sensi dell’art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87,

solleva

la questione di legittimità costituzionale di cui infra e secondo i diversi profili prospettati; questione da ritenersi connotata da:

A) rilevanza, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa  e stante l’evidente interesse dell’imputato;

B)  non manifesta infondatezza

alla stregua delle norme costituzionali (norme parametro) quivi appresso specificate.

 

 

( I )

ECCEZIONI  DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

PRIMO PROFILO

Illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma II° del D. Leg.vo delegato 7 settembre 2012 n. 155 per violazione dell’articolo 1 comma V° della Legge Delega 14 settembre 2011 n. 148 e, quindi, de1l’art. 76 della Costituzione.

 

I ricorrenti chiedono l’annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti impugnati,  perché illegittimi, essendo in contrasto con il precitato d. lgs. n. 155 del 2012, con l’ordinamento giudiziario, oltre che con la relativa legge delega (L. 148/2011) di conversione della c.d. Manovra di Ferragosto 2011 (D.L. 138/2011), nonché con le disposizioni della Carta costituzionale che di seguito saranno evidenziate e commentate in relazione alla fattispecie concreta.

 

Ai fini della decisione di merito, tuttavia, essendo la questione sicuramente rilevante nel caso in esame, si deve qui proporre, nei limiti di cui all’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ovvero incidentalmente, questione di legittimità costituzionale, sotto tre  diversi profili.

 

Va in primo luogo evidenziata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 terzo comma del d. leg.vo 7 settembre 2012 n. 155, per violazione del comma 5 dell’art. 1 della legge di delega e, quindi, dell’art. 76 della Costituzione.

 

Da tempo, ormai, la tesi accolta dalla Corte Costituzionale è nel senso che la valutazione sul rispetto da parte del Governo dei principi e dei criteri contenuti nell’atto di delega debba essere effettuata alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega stessa.

A parere del giudice delle leggi il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli:

- l’uno relativo alla disposizione che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega;

- l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi ( sent. Nn 230 del 2012; 341 del 2007; 436 e 285 del 2006).

I principi posti dal legislatore delegante costituiscono non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della delega ( sent. Nn. 307 e 413 del 2002, 401 del 2001) .

Nella sua giurisprudenza, la Corte ha precisato che la delega legislativa non elimina ogni discrezionalità del legislatore delegato: discrezionalità che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega.

Per valutare, però, se il Governo abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, la Corte ritiene che occorra individuare la ratio che ispira la delega, al fine di verificare se la norma delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 163 del 2000; n. 237 e n. 335 del 1993; n. 4 del 1992). In questa prospettiva, allora, il processo di individuazione della ratio della delega non può che avere ad oggetto il contesto normativo complessivo e le finalità ispiratrici della delega (sentenze n. 96 del 2001; n. 276, n. 292 e n. 415 del 2000).

 

Il comma 5 dell’art. 1 della legge di delega stabilisce che “il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi”.

In questo modo, il Parlamento ha inteso conferire al Governo un potere correttivo e integrativo, “contestuale” alla delega principale, la cui legittimità non è dalla Corte costituzionale posta in discussione.

In particolare, nella sentenza n. 206 del 2001, essa ha affermato che così disponendo il Parlamento “conferisce al Governo la possibilità di esercitare nuovamente la potestà delegata, entro un ulteriore termine decorrente dalla entrata in vigore dei decreti legislativi con i quali si è esercitata la delega “principale”, ai fini di correggere – cioè di modificare in qualche sua parte – o di integrare la disciplina legislativa delegata, ma pur sempre nell’ambito dello stesso oggetto, nell’osservanza dei medesimi criteri e principi direttivi operanti per detta delega “principale”, e con le stesse garanzie procedurali (pareri, intese)”. Il giudice delle leggi ha, quindi, aggiunto: “siffatta procedura si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell’esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare, quale si renderebbe necessario se la delega fosse ormai completamente esaurita e il relativo termine scaduto”.

Ora, l’art. 11 dello schema di decreto legislativo prevede che le disposizioni del decreto acquistino, in via generale, efficacia “decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

In tutta evidenza, la scelta seguita dal Governo si rivela del tutto irragionevole ed illegittima, in quanto finisce per vanificare la possibilità che, “sulla base anche dell’esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione”, le modifiche eventualmente da apportare al corpo delle norme delegate siano applicabili anche ai Tribunali siciliani. Il che – dovendo presupporre che siffatta scelta non sia stata appunto voluta dal Parlamento – prova ulteriormente come il Legislatore delegante abbia inteso autorizzare il Governo ad esercitare la delega solo dopo che sia spirato il termine dei dodici mesi: è a far data da questa scadenza, che il Governo dovrà adottare il suo decreto. Ed entro i due anni successivi, esso potrà eventualmente correggere ed integrare le disposizioni del decreto se lo reputerà necessario.

 

L’art. 76 della Costituzione – per ricordare quanto la Corte costituzionale ebbe a dire nella sua primissima giurisprudenza (sentenza n. 3 del 1957) – fissa i limiti del potere normativo delegato e contiene una preclusione di attività legislativa; e il decreto delegato, ove incorra in un eccesso di delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell’art. 76 rimane violato.

In questo contesto, i contenuti della delega valgono a circoscrivere il campo di intervento normativo del Governo ed evitano che il suo potere venga esercitato in modo divergente dalle finalità che ispirarono la legge del Parlamento.

Su queste premesse, e alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi che l’art. 11 dello schema di decreto legislativo, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sia conforme a quanto stabilito dall’art. 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, pertanto, si ponga in violazione dell’art. 76 della Costituzione.

 

 

( II° )

ECCEZIONI  DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

SECONDO PROFILO.

Illegittimità costituzionale della legge di conversione n. 148/11, nella parte in cui attribuisce la delega al Governo (di procedere alla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari del territorio) per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.

Illegittimità della legge di conversione attributiva della delega al Governo.

Insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in ordine all’emendamento “aggiunto” in sede di conversione dal Parlamento e contenente la delega legislativa de qua: norma eterogenea  e disposizione “eccentrica” introdotta (“intrusa”) ex novo in sede di conversione.

Palese violazione dell’art. 72, commi I° e IV°, 76 e 77 della Costituzione e degli artt. 35 e 78 del Regolamento del Senato.

Grave vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione.

 Palese violazione “sostanziale” dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (legge di valore c.d. “rafforzato”)

 

Colpita da illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. risulta, in primo luogo, la stessa legge di conversione n. 148/11 nella parte in cui attribuisce la delega al Governo di procedere alla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari del territorio.

I vizi di costituzionalità che inficiano il provvedimento in esame sono, come di già detto, ben più radicali.

Essi riguardano, infatti, anche il decreto-legge n. 138 del 2011 e  la legge di conversione n. 148 del 2011 oltre che i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 156 del 2012.

 

Con Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazz. Uff., 16 settembre 2011, n. 216),   è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed è stata conferita la “delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

In particolare, l’art. 1 della citata Legge ha previsto:

1. al primo comma, la conversione in legge del D.L. 138/2011;

2. al secondo comma, che “il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza” di taluni “principi e criteri direttivi”, che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma secondo della L. 148/2011.

I commi successivi prevedono che:

3.” La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.”

4.”Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni”.

5. “Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi       medesimi”.

Il comma 6 dispone, infine, che la legge di conversione entra in vigore dal giorno successivo alla  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Successivamente, in attuazione della delega, e nel termine fissato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, sono stati emanati:

- il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la “nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e

- il decreto legislativo 7 settembre 2012 , n. 156 (in Suppl. ordinario n. 185 alla Gazz. Uff., 12 settembre 2012, n. 213), recante la “revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".

 

Sul riferimento alla possibilità ed al potere della Corte Costituzionale di sindacare i vizi del decreto legge successivamente alla sua conversione in legge, si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza.

 

q Con la sentenza n. 29 del 1995 è stata riconosciuta la possibilità per la Corte costituzionale di giudicare sui vizi dei presupposti del decreto-legge, almeno nei casi di “evidente mancanza”, anche dopo l’intervento della legge di conversione.  Secondo tale orientamento la legge di conversione non ha “efficacia sanante”,  e il difetto dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza (vera e propria carenza di potere) è un vizio formale del procedimento normativo, trasmissibile alla legge di conversione.

Tale orientamento, favorevole allo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, è stato affermato anche per i decreti-legge in corso di conversione (sent. n. 161 del 1995 e n. 270 del 1996), oltre che per quelli convertiti in legge (sent. n. 330 del 1996). Il sindacato della Corte era stato, tuttavia, escluso nel caso di disposizioni aggiunte in sede di conversione (sent. n. 391 del 1995) e di disposizioni dirette alla “sanatoria” degli effetti di decreti non convertiti (sent. n. 84 del 1996).

In definitiva, mentre il vizio da reiterazione non può essere scrutinato quando i decreti-legge sono stati convertiti, il vizio dei presupposti può essere scrutinato a prescindere dalla conversione, ma “solo nei casi di evidente mancanza” (sent. 398 del 1998), per evitare che il sindacato della Corte possa sostituirsi o sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica di pertinenza esclusiva del Parlamento.

Il predetto orientamento è stato confermato in numerose sentenze (sentt. nn. 341 del 2003; 6, 178, 196, 285, 299 del 2004;  2, 62 e 272 del 2005) e si è andato, pertanto, consolidando l’indirizzo favorevole alla possibilità del sindacato della Corte costituzionale nei casi di “evidente mancanza” dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto legge, anche dopo l’intervento della legge di conversione.

In altri termini, il fatto che il Parlamento abbia convertito il decreto-legge non può sanarne l’illegittimità costituzionale.

 

q Con successiva sentenza n. 171 del 2007, riguardo a una fattispecie in materia elettorale relativa alle cause d’incompatibilità concernenti la carica di sindaco, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004. Infatti, secondo la Corte, l’utilizzazione del decreto legge, nella fattispecie, era in contrasto con l’art. 77 co. 2 Cost.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, l’esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e urgenza, che legittimano il Governo ad adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni, può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità. Infatti, secondo la Costituzione, l’attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all’essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell’ambito delle competenze dello Stato centrale.

Il predetto accertamento, sempre secondo quanto affermato dalla Corte, non si sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione (in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti), ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l’assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto.

Inoltre, poiché la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta a una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri), sulle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi, il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione di urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità solo quando tale difetto risulti in modo evidente.

In tal senso, il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità e di urgenza”, che legittimano l’emanazione del decreto legge, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio “in procedendo” della relativa legge.

Il predetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l’opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporterebbe l’attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.

Inoltre, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, poiché in una Repubblica parlamentare il Governo deve avere la fiducia delle Camere e poiché il decreto legge comporta una particolare assunzione di responsabilità da parte dello stesso Governo, le disposizioni della legge di conversione in quanto tali (nei limiti, cioè, in cui non incidono in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto), non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. E questo perché l’immediata efficacia del decreto legge condiziona l’attività del Parlamento che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo a una situazione modificata da norme poste da un organo, cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

A conferma di ciò, si può notare che la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (art. 77 co 2 Cost.) e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l’iter dei disegni di legge proposti dal Governo (l’art. art. 96-bis del regolamento della Camera e art. 78, comma 4, di quello del Senato è stato così formulato: «Se l’Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse»).

 

q Con la sentenza n. 355 del 2010, la Consulta è intervenuta nuovamente in materia riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza anche sugli emendamenti “aggiunti” in sede di conversione dal Parlamento, perché illogico, laddove consentirebbe all’atto legislativo di controllo di approfittare della sua approvazione per (ri)disciplinare finanche per intero la materia.

Appare perciò ragionevole sostenere che la Corte nella citata decisione ha escluso che la norma eterogenea introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge possa essere soggetta al sindacato sulla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, ma nulla ha specificato sull’ammissibilità tout court di disposizioni “eccentriche”, introdotte ex novo in sede di conversione, residuando così ulteriori margini per nuovi e futuri interventi della Corte in caso di scrutinio di costituzionalità su emendamenti eterogenei rispetto all’oggetto del decreto legge, introdotti in sede di conversione ovvero laddove, siano introdotti in sede di conversione disposizioni radicalmente estranee rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessità ed urgenza che ne hanno costituito il presupposto.

 

Per quanto concerne la particolare fattispecie relativa alla previsione, nella sola legge di conversione, di una delega al Governo di provvedere alla  riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (fattispecie concernente la c.d. “geografia giudiziaria”), la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita: “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell’occupazione”), non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 2011, la quale, invece, si è limitata ad introdurre, ex professo, per la prima volta in sede di conversione, una disciplina – quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – della quale non vi era alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni, se non nell’art. 1 comma 2 che indica il fine del “perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, dunque, ivi si fa rinvio addirittura a quanto previsto da un decreto legge diverso e, oltretutto, già convertito con altra legge.

Appare, così, evidente, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto-legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione.

Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però la delega parlamentare interviene prima dell’inizio del procedimento di formazione legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall’art. 72 della Costituzione.

Peraltro, l’art. 72, comma 4, Cost., prevede inderogabilmente che la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata, tra gli altri, per i disegni di legge di delegazione legislativa. Ciò significa che il conferimento della delega e la sua approvazione parlamentare deve avvenire secondo i dettami di cui all’art. 72 comma 1, Cost. (ai sensi del quale “ogni disegno di legge..è esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”).

Il medesimo vincolo procedurale è previsto per i disegni di legge di conversione dall’art. 96 bis del regolamento della Camera dei Deputati e dall’art. 35 e 78 del Regolamento del Senato della Repubblica.

 

Nella fattispecie è quindi palese la violazione non solo dell’iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72 commi 1 e 4), ma anche di quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 comma 2), perché non sussistono ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente (rectius, “confessoriamente”) legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).

Trattasi, dunque, per l’espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, di una “norma intrusa che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evidentemente estranea all’insieme delle altre disposizioni del decreto-legge che il primo comma dell’articolo uno provvede a convertire.

Di ciò si sono resi conto anche i tecnici della stessa Assemblea legislativa al punto che, nel dossier della Camera dei Deputati n. 317 del 8.9.2012 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), è stato precisato come il Comitato per la legislazione ha costantemente ritenuto che “..l’inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale, soprattutto se recanti disposizioni di delega, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge”, tant’è che nel Parere reso dallo stesso Comitato per la legislazione nella seduta dell’8.9.2011, proprio con riferimento al testo della legge 148/2011, era stata avanzata la condizione che “siano soppresse le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 – volte a conferire una delega al governo in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione di un decreto – legge, l’inserimento al suo interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988”.

 

In conclusione, nella fattispecie appare evidente come sia stato compiuto un vero e proprio “stravolgimento” del sistema delle fonti e di quello di produzione normativa delineati nella Costituzione, che qui sono “invertiti” e “piegati” per giustificare esigenze certamente diverse da quelle di straordinaria necessità ed urgenza che invece sono le sole che legittimano il ricorso al decreto legge.

La norma che attribuisce la delega al Governo, quindi, deve essere ritenuta illegittima costituzionalmente, in quanto la sequenza procedimentale disegnata nella Costituzione (decreto-legge + legge di conversione) è stata sostituita con la differente sequenza: decreto-legge + legge di conversione che contiene (anche) una norma di delega al Governo a legiferare in futuro in materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge di conversione.

Palese è quindi la violazione dell’art. 72 comma 4 e degli artt. 35 e 78 del Regolamento del Senato, laddove una diversa interpretazione legittimerebbe la sovrapposizione di ruoli tra delegante e delegato.

Inoltre, la tecnica legislativa usata nel caso concreto comporta anche una palese violazione “sostanziale” dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  che prevede che i decreti devono contenere norme d’immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; inoltre, l’art. 15 della predetta legge vieta espressamente al Governo l’uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo .

La disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento valore “rafforzato” (o almeno peculiare), in quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato , invitano le Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e perciò dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, già in un suo messaggio alle Camere  del 2002, aveva esaltato il valore regolamentare della legge in questione e ne ha chiesto il rigoroso rispetto.

Da ultimo, l’attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sull’eterogeneità delle modifiche apportate nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe").

 Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi già ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha evidenziato che la prassi irrituale con cui s’introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.

Non si può non condividere l’autorevole ammonimento presidenziale secondo il quale “questo modo di procedere … si pone in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre, l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni”.

 

Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale secondo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e l’utilizzo del decreto-legge rappresenta una deroga e la legge di conversione non può riguardare materia estranea al decreto legge.

Ne deriva che l’iter agevolato della legge di conversione appare giustificato soltanto dalla necessità di convertire in legge disposizioni dettate sul presupposto della straordinaria necessità ed urgenza (e non certo per conferire deleghe al Governo a legiferare in futuro in una materia oltretutto estraneo al contenuto del decreto legge convertito).

 

q Infine, le indicazioni e i richiami anche giurisprudenziali sin qui riferiti appaiono confermati dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012 che ha definitivamente tacciato d’illegittimità la prassi già oggetto di censura nei messaggi dei Presidenti Ciampi del marzo 2002 e Napolitano del febbraio 2011.

La Corte, infatti, ha ritenuto incostituzionali talune disposizioni, evidentemente estranee, aggiunte al testo del decreto legge durante la fase parlamentare della conversione.

La Corte ha così definitivamente sancito il c.d. divieto di “assalto alla diligenza” in sede di conversione dei decreti legge e, in particolare, dei decreti c.d. “milleproroghe”, laddove - con la citata sentenza 16 febbraio 2012 - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, ex art. 77 Cost., dei decreti legge che contengono, anche per effetto di emendamenti introdotti in sede di conversione, delle norme spurie che esulano dalla materia trattata e, in particolare, delle norme dei decreti legge "milleproroghe" che finiscono per dettare una disciplina "a regime" di materie o settori[1].

 

E, tuttavia, il monito della Corte non sembra essere bastato al legislatore: con la geografia giudiziaria addirittura la vicenda appare ancora più gravemente incostituzionale: la disciplina estranea ed eccentrica rispetto al testo del decreto legge ed alle finalità di questo, infatti, non è stata aggiunta al testo del decreto legge medesimo in sede di conversione, ma è stata addirittura inserita ex novo nella sola legge di conversione, attribuendo alla stessa disciplina la forza di legge di delega al governo per un successivo intervento riformatore.

Il Parlamento ha introdotto nella sede di conversione del decreto-legge un emandamento il cui contenuto non solo è eterogeneo rispetto a quello del decreto-legge, ma che introduce e utilizza uno strumento (quello della delega legislativa) completamente diverso rispetto a quello della decretazione d’urgenza.

La delega per la “geografia giudiziaria” è del tutto estranea rispetto al testo del decreto legge originario; all’art. 1 co. 2 della legge di conversione n. 148 del 2011 sono state introdotte disposizioni del tutto disomogenee rispetto al contenuto del decreto originario; il tutto, grazie a un maxi-emendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, approvato, rispettivamente dalla Camera il 7.9.2011 e dal Senato il 8.9.2011 e che dispone una delega in favore del Governo da esercitarsi entro un anno.

Appare così palese la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. attraverso l’utilizzo di un procedimento parlamentare particolare (la conversione in legge del decreto legge) per raggiungere finalità prive di qualsiasi riferimento all’urgenza del provvedere che avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il procedimento legislativo ordinario.

 

 

( III° )

ECCEZIONI  DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

TERZO PROFILO.

Illegittimità del decreto delegato 155/2012  per manifesta violazione della legge delega n. 148/2011.

Eccesso di delega. Specifica violazione delle lett. b) ed e) dell’art. 1 comma 2 della L. 14 settembre 2011 n. 148.

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (decreto legislativo delegato), segnatamente in ordine all’inclusione del Tribunale di Nicosia nell’elenco di cui alla tabella A), per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97 della Costituzione.

Violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 25, 97 della Costituzione.

 

Illegittimo si appalesa, inoltre, il decreto delegato n. 155/2012  per violazione della legge delega  n. 148/2011 sotto altro profilo più di merito (eccesso di delega) che procedurale.

In particolare risulta chiara la violazione delle lett. b), c) , d) ed e)  dell’art. 1 co. 2 L. 14 settembre 2011 n. 148.

 

La lett. b) della citata legge delega imponeva, infatti,  che le decisioni de Governo tenessero conto, nel ridefinire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari,  “dell’estensione del territorio,del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla Ø situazione infrastrutturale e del Ø tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”.

La successiva lettera c) recita testualmente “ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto…della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali, casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentono una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti”

Alla lettera d) si legge, poi, di “procedere  alla  soppressione  ovvero  alla  riduzione  delle sezioni distaccate  di  tribunale,  anche  mediante  accorpamento  ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)”, mentre la successiva lettera e) imponeva di "assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni".

In violazione di tutte tali norme, il legislatore delegato ha violato la delega (che prevedeva la possibilità anche della mera riduzione mediante accorpamento, e non necessariamente della soppressione),  disponendo invece nell’allegato A la soppressione indiscriminata.

 

Per quanto riguarda il territorio del circondario de Tribunale di Nicosia, la prima specificità  è costituita dalla ridottissima e difficilissima accessibilità della sede giudiziaria di Enna e di qualsiasi altra possibile sede diversa da Nicosia, dai territori di molti dei Comuni limitrofi, anche di alta montagna, appartenenti al circondario di Nicosia (Capizzi, Troina). 

Non può, infatti, non tenersi conto della geografia della zona nord della Provincia di Enna e del centro della Sicilia.

Si tratta dei Comuni più elevati della regione siciliana, comuni montuosi, ricadenti in territori montani siti nel cuore della Sicilia, taluni ubicati sino ad 1100-1200 metri di altitudine (Capizzi 1139, Troina 1121),  serviti da pessime infrastrutture, per i quali non solo è impensabile alcun collegamento ferroviario, ma vi è carenza anche di diretti collegamenti di linea col capoluogo di provincia (si evidenzia che il Comune di Capizzi è addirittura ricadente nel territorio della Provincia di Messina), raggiungibile da essi unicamente col mezzo privato, su percorsi a volte anche di montagna che arrivano sino ai 80 km di distanza, con lunghissimi tempi di percorrenza già nelle migliori condizioni climatiche  e addirittura proibitivi nelle peggiori.

Non si può tacere, pertanto, della tragica situazione che riguarda la viabilità.

Pesanti disagi soffrirebbe una vasta fascia di utenza dell’area Nord della provincia derivante proprio dalla situazione geografica del territorio, dalla cronica carenza di vie di comunicazione adeguate, dal rischio di non potere raggiungere il capoluogo durante l’inverno a causa delle condizioni climatiche che spesso causano la chiusura di arterie viarie di collegamento per ghiaccio e neve. Mediamente in inverno per raggiungere Enna da Nicosia ci vuole circa un’ora, ma se si arriva da un Comune come Cerami, Capizzi, o Sperlinga, i tempi diventano decisamente più lunghi.

La tormentata orografia dei luoghi dei comuni del territorio ennese nonché la situazione della viabilità è tale da far apparire assurda ed improponibile la concentrazione nel capoluogo della provincia degli uffici giudiziari del circondario di Nicosia, con i gravosissimi disagi ed aggravi economici per tutti coloro che – quotidianamente o saltuariamente – fruiscono di detti uffici o ivi si recano per ragioni lavorative.

Di qui la formale richiesta dei Sindaci dei Comuni del Circondario per la conservazione del Tribunale di Nicosia, proprio per la “specificità” del suo bacino di utenza in relazione alla oggettiva situazione infrastrutturale e viaria.

E il Tribunale di Nicosia ha una sua “specificità” poiché amministra la giustizia su un vasto territorio con caratteristiche omogenee ma isolato a causa della particolare situazione di dissesto delle strade e dei collegamenti.

Lo stesso Dott. Birritteri, capo del Dipartimento, aveva proposto, in seno alla riunione sulla geografia giudiziaria per le regioni del sud tenutasi il giorno 17 aprile 2012, la trasformazione del Tribunale di Nicosia in sezione staccata proprio per la difficoltà di mobilità dell’area, mentre  nello schema di parere della 2° Commissione Permanente Giustizia del luglio 2012, si evidenzia “l’opportunità di mantenere il Tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta, in quanto trattasi di tribunale che insiste in area montana, servita da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L’accorpamento col Tribunale di Mistretta permetterebbe, infatti, come risulta dalla Relazione del Presidente  e del Procuratore generale della Corte di appello di Caltanissetta, di mantenere l’efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi”.

La soppressione del Tribunale di Nicosia, del resto, determinerebbe la “desertificazione” sociale, economica e culturale del territorio, con conseguenze economiche e sociali disastrose per l’intero circondario. Essa, infatti, rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia del territorio.

 

Integre sussistevano, pertanto, e si imponevano le ragioni della deroga che – disattese ed obliterate in sede di emanazione delle norme delegate - si riflettono in termini di violazione della legge delega (art. 1 comma II° della LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - contenente la Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) .

La norma detta i  principi e criteri direttivi ai quali il Governo doveva attenersi nell’esercizio della delega. Non era prevista, pertanto, la soppressione meccanica ed automatica, tout court, dei tribunali cosiddetti “minori”, ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari “di primo grado” anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.

E’ da ritenere, quindi, che già de iure condito nel rispetto della norma prevista nella legge delega fosse possibile e necessario mantenere il Tribunale di Nicosia, in relazione alla “specificità territoriale del bacino di utenza” sotto il DUPLICE PROFILO già delineato dalla disposizione normativa:

a)      situazione infrastrutturale;

b)      tasso d'impatto della criminalita' organizzata.

La necessità della permanenza del Tribunale di Nicosia - quale presidio di legalità ed alla luce della situazione infrastrutturale dell’intero circondario - è stata autorevolissimamente sostenuta dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, S.E. Salvatore Cardinale, che, nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nel periodo dal 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011 [All. 1] in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in data 27 gennaio 2012 ha mirabilmente sintetizzato - cfr. pag. 34 - le decisive ragioni che univocamente militavano per il mantenimento dell’ufficio giudiziario:

<< La recrudescenza, pur nei limiti sopra segnalati del fenomeno criminale nel Circondario può rappresentare l’occasione per una seria riflessione sulla necessità di conservare, ed anzi potenziare mediante nuove aggregazioni territoriali, in una zona non piccola del Centro dell’Isola afflitta da un persistente deficit di infrastrutture e reti di comunicazioni, un efficiente presidio di legalità quale oggi è il Tribunale di Nicosia >>.

Il Primo Magistrato del Distretto nisseno ha, in tal guisa, non solo sottolineato la << necessità di conservare >>, ma altresì quella di << potenziare mediante nuove aggregazioni territoriali >> il Tribunale di Nicosia.

 

A) SPECIFICITÀ TERRITORIALE DEL BACINO DI UTENZA: SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE.

Il Circondario del Tribunale di Nicosia – dislocato nella zona nord della Provincia di Enna, ne copre quasi la metà del territorio, comprendendo, altresì, Capizzi, comune montano della Provincia di Messina che orbita, tuttavia, per sua  giacitura geografica, vocazione naturale e situazione economica su Nicosia.

Il territorio – collocato al centro dell’Isola ed alla confluenza delle province di Enna, Messina e Caltanissetta – soffre di uno storico deficit infrastrutturale. Sono assenti linee ferroviarie. Scarsi e deficitari i servizi pubblici di trasporto, non consentono sufficienti collegamenti tra i vari centri (montani e difficilmente raggiungibili) ed il capoluogo di Provincia (Enna).

La rete di comunicazione stradale è in condizioni disastrose. Non è una iperbole definire le strade che collegano Nicosia a Enna ed agli altri paesi della zona nord come “mulattiere” difficilmente percorribili, soggette a frequentissime interruzioni a causa delle condizioni climatiche (neve), frane, smottamenti e slavine.

B) SPECIFICITÀ TERRITORIALE DEL BACINO DI UTENZA: TASSO D’IMPATTO DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Quanto al tasso d’impatto della criminalità organizzata, volendo ancorare il presente ricorso a dati oggettivi e a inoppugnabili documenti giudiziari, va fatto ancora riferimento alla relazione del Primo Presidente sull’amministrazione della giustizia nel periodo dal 1 luglio 2010 – 30 giugno 11, laddove a pagina 36 si legge:

<< Infine, a conclusione di tale disamina, va confermata, anche per il circondario di Nicosia la presenza di storiche “famiglie” mafiose, operative nei settori tradizionali delle estorsioni in danno delle imprese e dei commercianti, ma impegnate anche, favorite delle specificità dell’economia locale, nel commercio illegali di animali rubati nonché nella consumazione di furti, finalizzati però alle successive estorsioni, in danno delle imprese agricole.

Come avviene in altra parte della Provincia ennese le consorterie inserite nel territorio circondariale risultano collegate a “famiglie” più potenti della Provincia di Catania e Messina, agevolate o condizionate dalla continuità geografica. Di poi, quelle più prossime al polo industriale del Dittaino, continuano a dividere con le analoghe associazioni ennesi il controllo delinquenziale sulle iniziative produttive colà localizzate >>.

            L’eccezionale  flusso di capitali derivanti dai lavori per la realizzazione della NORD-SUD desta, inoltre, fondate preoccupazioni di ulteriori infiltrazioni mafiose nei gangli economici ed amministrativi del circondario.

            Ancor più gravi preoccupazioni sul piano dell’impatto della criminalità organizzata sono state espresse nella nota congiunta del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, S.E. Salvatore Cardinale, e del Procuratore Generale, S.E. Roberto Scarpinato, del 20 dicembre 2012, prot. U. 6828 del 21.12.2011, inviata al Ministro della Giustizia, alla quale si rimanda per relationem perfectam  [All. 2].

 

            Deve ritenersi, pertanto, alla stregua della lettera e dello spirito della legge delega, come obbligatoria ed inderogabile la deroga ai rigidi parametri meramente e meccanicamente numerici e statistici sulla base della già prevista clausola  della “specificità territoriale del bacino di utenzain relazione alla oggettiva situazione infrastrutturale e viaria; con conseguente violazione della legge di delega da parte del legislatore delegato.

 

Tale peculiarità, per la stretta inerenza ai principi dell’art. 24 Cost., impone di segnalarne l’importanza con particolare energia.

Ad essa si attaglia in pieno la raccomandazione contenuta nella relazione del CSM al Parlamento sullo stato della Giustizia del 15 luglio 1996  (richiamata nella Delibera del 13 gennaio 2010 sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nel cui solco si muove sia la Relazione del Gruppo di Studio sia lo stesso testo della legge 148/2011) affinché nei territori montani caratterizzati da particolari difficoltà di accesso ”- l’ufficio giudiziario sia “conservato comunque… dotandolo di adeguate strutture”.

Si tratta di raccomandazione che costituisce corollario delle garanzie dell’art. 24 Cost., potendo la sua violazione comportare, per le popolazioni di quei territori, condizioni di tale difficoltà nell’esercizio di diritti costituzionali (e comunque di tale squilibrio rispetto ad eventuali contraddittori residenti in prossimità della sede giudiziaria), da poter essere considerate equivalenti, nella consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla lesione dei diritti medesimi (ex multis  Cost. 342/1999).

La distribuzione degli uffici sul territorio è palesemente irrazionale, ciò risolvendosi nella violazione del valore costituzionale della naturalezza del giudice (art. 25 della Costituzione), secondo quella che è la definizione, accolta nella Relazione, di principio di “razionale frammentazione e collocazione sul territorio degli uffici”,  autonomo e distinto da quello della precostituzione per legge  (pag. 21 Rel).

Il risultato complessivo è quello di una geografia giudiziaria in cui non è riconoscibile alcun disegno razionale e di equa distribuzione delle risorse, tale comunque da rendere evidente la finzione giuridica in cui si risolve il successivo collegamento istituito nella Relazione fra naturalità del giudice e territorio provinciale.

 

In seno alla suddetta Relazione, infatti, è stato adottato il criterio della coincidenza del giudice naturale con la sua appartenenza al territorio provinciale: detto criterio va necessariamente inteso in senso tendenziale, tale, cioè  da istituire nient’altro che una praesumptio iuris, fra la presenza del primo e del secondo ufficio, presunzione suscettibile di essere superata tutte le volte in cui la situazione concreta, per determinate contingenze (quali, nella specie, infrastrutturali) presenti aspetti tali da far sì che l’automatica applicazione di tale criterio conduca a risultati in contrasto col contenuto ultimo del principio, costituito, come  già visto, dalla “razionale frammentazione e collocazione sul territorio degli uffici”.

Diversamente il principio della coincidenza del giudice naturale con quello precostituito per legge,  verrebbe surrettiziamente reintrodotto per effetto dell’individuazione della legge istitutiva del giudice nella legge istitutiva della provincia, con equiparazione peraltro di ragioni non interamente sovrapponibili, quali quelle che presiedono alle definizione territoriale di due uffici con diversi fini e i diversi riferimenti costituzionali e con eccessivo rilievo di un modello, quale l’ente provincia, la cui valenza risulta oggi fortemente attenuata dai progetti di accorpamento e ridimensionamento da cui è interessato.

Non si può sottacere, infatti, sulla circostanza che il capoluogo di provincia (come storicamente determinatosi) non assicura affatto una ”centralità” rispetto al territorio di riferimento, con il rischio della produzione di fenomeni in cui grandi territori possono venirsi a trovare completamente sprovvisti di uffici giudiziari (cfr. elaborato geografico nell’ambito di un volantino di protesta del Coordinamento Unitario: [All. 3].

 Una concentrazione nel solo capoluogo di provincia porta facilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini fino ad arrivare ad una sorta di denegata giustizia, ovvero a una difficoltà di accesso alla giustizia. Per lagiurisprudenza costituzionale l’oggettiva difficoltà di esercizio di un diritto equivale a negazione del diritto medesimo.

La stessa Commissione Giustizia della Camera, nell’approvare il parere sullo schema di decreto legislativo di geografia giudiziaria, aveva ritenuto opportuno:

a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi “quali presidi territoriali di giustizia” dei tribunali accorpanti, per un periodo non transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli “sportelli telematici della giustizia”.

 

 

Il Tribunale di Nicosia è sempre stato un’isola di eccellenza ed efficienza, capace di dare efficaci risposte di giustizia in tempi rapidi.

Esso va conservato quale “presidio di legalità”.

La soppressione, infatti, determinerebbe gravi disfunzioni sul piano dell’efficienza del servizio-Giustizia e negative ripercussioni sulla sicurezza del territorio.

La soppressione e il conseguente accorpamento con il Tribunale di Enna non incrementerebbe l’efficienza del servizio giustizia, in quanto priverebbe un territorio molto particolare del servizio stesso che, viceversa, verrebbe posto a carico di un Tribunale ( quello di Enna, per l’appunto), che già di suo soffre situazioni di sovraccarico di lavoro.

La procura della Repubblica e lo stesso Tribunale di Nicosia hanno da sempre assicurato ai cittadini una risposta in tempi brevissimi.

Per tali ragioni, per la sua efficienza ed efficacia dimostrata dai numeri delle statistiche, il Tribunale di Nicosia non dovrebbe essere soppresso ma semmai valorizzato ed ampliato su un territorio più vasto di quello attuale.

Detto presidio di legalità non solo va garantito ma – così come sostenuto dai vertici della Corte d’appello nissena - deve essere rafforzato, unitamente a tutto il sistema di prevenzione e sicurezza del territorio.

 

( IV° )

      ECCEZIONI  DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

     QUARTO PROFILO.

      Illegittimità costituzionale  del  decreto   legislativo   per violazione dell'art 5 della Costituzione.

 

 

Indipendentemente dalle ragioni concernenti le anomalie ed i vizi che affettano l’iter legis ed il momento genetico della normativa denunciata di illegittimità costituzionale, va sottolineato  come,  anche  nel  proprio specifico contenuto  dispositivo, il  decreto  legislativo è in contrasto con le fondamentali linee ispiratrici della Costituzione.    

In particolare, qui si denuncia la violazione dell'art. 5 della Carta Costituzionale, il  quale  -  come  è noto - era stato  inizialmente  concepito  nel  contesto  del  Titolo quinto della Parte seconda, ma che e' stato poi collocato  nella  parte iniziale, tra i Principi fondamentali, sottolineando  in tal guisa che, con  tale disposizione,  si  intendeva  non  indicare  un   elemento   puramente organizzativo, ma il carattere  stesso  dell'ordinamento  costituzionale rifondato della Repubblica.

 Nella norma parametro invocata (art. 5) si afferma che la Repubblica  è << una e indivisibile >>, ma che, al medesimo tempo, essa << riconosce e promuove le autonomie  locali >>,  ed << attua  nei  servizi  che  dipendono  dallo  Stato  il   più   ampio decentramento amministrativo >> e che, addirittura, << adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze  dell'autonomia  e  del decentramento >>.

Sul piano procedurale si è visto come l'approvazione della delega in  sede  di  conversione  di  un decreto-legge (ponendo  la  questione  di  fiducia),  non costituisca metodo appropriato alle  esigenze  dell'autonomia  e  del decentramento. Ancor più evidente  è che con tale riordinamento o revisione della geografia giudiziaria la Repubblica non attua, nei  servizi  che dipendono dallo Stato (ed, in particolare, nel più essenziale e tipico della  giustizia),  il  più ampio decentramento amministrativo. Il principio costituzionale invocato (del decentramento) certamente  non esclude l'amministrazione della giustizia.

Anche sotto questo ulteriore ed ultimo profilo, il  decreto  legislativo impugnato e - per quanto qui rileva  - la soppressione della sede giudiziaria di Nicosia con attrazione  degli  affari  nella sede di Enna, risulta, nel  contenuto  e nella sostanza, incoerente  con  la  ratio espressa dalla Costituzione nei suoi principi fondamentali.    

A fortiori, dunque, una scelta siffatta, tale da incidere nei principi  fondamentali  della  Costituzione,  sarebbe dovuta essere assunta attraverso  le  rigorose procedure  prescritte   dalla   Costituzione stessa che, nel caso sub iudice, sono state violate.

 

 * * *

         

Premesso quanto per lo innanzi, la Difesa dell’imputato,

insta 

a che

Piaccia all’On.le Tribunale

I°- a norma dell’art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87 - ritenuta la proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (legge delega: con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011), per contrasto con gli articoli 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, rilevante e non manifestamente infondata – con ordinanza disporre l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando, a cura del Cancelliere, le notificazioni previste dalla legge, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e le comunicazioni ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

II°- a norma dell’art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87 - ritenuta la proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (decreto legislativo delegato), segnatamente in ordine all’inclusione del Tribunale di Nicosia nell’elenco di cui alla tabella A), per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97 della Costituzione rilevante e non manifestamente infondata – con ordinanza disporre l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando, a cura del Cancelliere, le notificazioni e le comunicazioni previste dalla legge; 

          Nicosia, lì

IL DIFENSORE

avv. Salvatore Timpanaro